Art. 1
(Accesso ai documenti coperti da segreto di Stato).

      1. Al fine di promuovere la massima trasparenza nell'attività degli organi dello Stato e dei suoi apparati di intelligence e di sicurezza nazionale e ad integrazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è assicurato a qualunque cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché ai documenti relativi ai restanti casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dalla cui redazione siano trascorsi almeno venticinque anni.
      2. Rimangono coperti da segreto di Stato esclusivamente i documenti la cui divulgazione possa arrecare attuale pregiudizio alla sicurezza nazionale o possa ledere il diritto alla riservatezza di singole persone.